Art. 3.

      1. La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati è stabilita con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
      2. Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento emanato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze.